La legge di riferimento in materia di investimento in Mozambico è la N°3 del 24 giugno 1993. Essa è nata dalla necessità di offrire al Paese un quadro legale – fino al 1993 non esaustivo – per orientare il crescente numero di investimenti, nazionali ed esteri, che a partire dal 1992 si cominciarono a realizzare in Mozambico, anche come contributo al suo sviluppo economico.
L’obbiettivo della legge è quello di definire un quadro legislativo semplice ed uniforme del processo di realizzazione degli investimenti nazionali ed esteri; parimenti, uno degli scopi principali è quello di offrire una serie di possibilità per l’investitore di accedere alle garanzie ed incentivi previsti dalla legge stessa.
La legge si applica a tutti gli investimenti di natura economica che si realizzano nel territorio mozambicano, inclusi quelli effettuati nelle Zone Franche e nelle Zone Economiche Speciali; per questi ultimi due casi particolari, le procedure da seguire fanno riferimento alle disposizioni previste dal regolamento di attuazione della legge N°3/93, approvato con decreto N°14 del 21 luglio 1993 e modificato con decreto N° 36 dell’8 agosto 1995.
La legge N°3/93 non si applica agli investimenti che si realizzano nelle aree della prospezione, ricerca e produzione del petrolio, gas naturale e dell’industria dell’estrazione mineraria; questi settori sono regolati da leggi apposite (rispettivamente N° 24 del 20 agosto 2004 e N°14 del 26 giugno 2002)
La legge sugli investimenti sopra richiamata è stata regolamentata dal decreto N°14 del 21 luglio del 1993, modificato in parte dal decreto N°36 dell’8 agosto 1995. Il regolamento della legge sugli investimenti: a) istituisce il CPI (Centro de Promoção de Investimentos), l’organo che provvede al coordinamento delle procedure riguardanti gli investimenti; b) definisce le aree di attività riservate al settore pubblico per la realizzazione degli investimenti, con o senza il coinvolgimento della partecipazione del settore privato; c) fissa il valore minimo richiesto per l’investimento diretto, e stabilisce le regole per la determinazione del valore reale degli investimenti effettuati; d) stabilisce le regole ed i termini per la presentazione, analisi, valutazione e approvazione finale dei progetti di investimento; e) definisce i livelli di competenza ed i tempi per l’approvazione dei progetti di investimento, nonché le procedure da seguire quando le proposte non siano state decise entro i termini definiti; f) Stabilisce le norme per la certificazione degli investimenti, l’introduzione di modifiche alle autorizzazioni concesse, la revoca degli investimenti già autorizzati; g) Istituzionalizza le regole di comunicazione e corrispondenza e per la risoluzione di eventuali reclami in connessione con la materia degli investimenti. Il coordinamento di tutte le procedure riferite agli investimenti compete al Ministero del Piano e dello Sviluppo ed al Ministero delle Finanze, dopo lo sdoppiamento del Ministero della Pianificazione e delle Finanze. È invece compito del CPI sviluppare le azioni di coordinamento delle procedure che riguardano la promozione, analisi, accompagnamento e verifica degli investimenti realizzati ai sensi della legge n° 3/93
V’è esenzione dal pagamento dell’imposta sugli atti per la costituzione delle Società, modifiche dei Capitali e del Patto Sociale, durante i primi 5 anni dal momento dell’investimento.
Vi è esenzione dal pagamento dell’imposta sui beni appartenenti alla Classe K della Pauta Aduaneira con l’aggiunta dell’esenzione dell’IVA quando i beni importati non sono già prodotti nel territorio nazionale oppure, se prodotti, non corrispondono alle caratteristiche specifiche per le finalità e la funzionalità inerente il progetto.
È prevista una riduzione del 50% dell’accisa sull’acquisto degli immobili destinati ai settori industriale, agro-industriale ed alberghiero. L’immobile deve essere acquistato entro i primi tre anni a partire dalla data di autorizzazione dell’investimento.
Per progetti di grandi dimensioni sono previste delle agevolazioni eccezionali. Gli investimenti che superano o sono equivalenti a 500 milioni di dollari USA, nonché quelli effettuati in infrastrutture di utilità pubblica, realizzati in regime di concessione, possono beneficiare di particolari incentivi speciali per un periodo di 10 anni.
Ulteriori informazioni sul sito dell'Ambasciata d'Italia a Maputo